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D.M. 18/03/2002

(GU n. 71 del 25-3-2002)

Modifiche e integrazioni al Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, 11 novembre 1999, concernente "Direttive per l'attuazione delle norme in materia di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 11 del Decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79".

Il Ministro delle Attività Produttive

di concerto con

Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio

- Visto il Decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ed in particolare l'art. 11, comma 5, che prevede l'emanazione di un Decreto con il quale sono adottate le direttive per disciplinare l'obbligo di immissione nel sistema elettrico nazionale di energia elettrica prodotta a mezzo di fonti rinnovabili;

- Visto il Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 novembre 1999 "Direttive per l'attuazione delle norme in materia di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 11 del Decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79";

-Ritenuto di dover precisare taluni aspetti al fine di garantire l'ottimale funzionamento del meccanismo introdotto con i sopra citati provvedimenti;

- Considerato che, a seguito dell'esperienza maturata in merito alla problematica dei rifacimenti degli impianti idroelettrici e geotermoelettrici, si rende necessario introdurre e regolamentare la categoria dei rifacimenti parziali dei medesimi impianti;

Decreta:

Art. 1. Definizione di co-combustione

1. Il comma 1, lettera g), dell'art. 2 del Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 novembre 1999 è sostituito dal seguente: "g) co-combustione è la combustione contemporanea di combustibili non rinnovabili e di combustibili, solidi, liquidi o gassosi, ottenuti da fonti rinnovabili".

Art. 2. Disposizione relativa ai sistemi di cogenerazione

2. Al termine del comma 1 dell'art. 3 è inserito il seguente periodo: "L'autocertificazione è effettuata utilizzando i criteri per la definizione dei sistemi di cogenerazione vigenti all'inizio di ciascun mese dell'anno al quale l'autocertificazione stessa è riferita.".

Art. 3. Disposizioni relative alle importazioni di elettricità prodotta da impianti alimentati a fonti rinnovabili e alla autocertificazione.

1. Nell'art. 3, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: "1-bis. I soggetti che importano energia elettrica possono richiedere, relativamente alla quota di elettricità importata prodotta da fonti rinnovabili, l'esenzione dall'obbligo di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 11 del Decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. La richiesta è inoltrata al gestore della rete entro i medesimi tempi di cui al comma 1, ed è corredata dai seguenti documenti

a) dichiarazione dell'operatore estero dalla quale risultino la quantità di elettricità venduta e i dati identificativi degli impianti di produzione

b) dichiarazione, rilasciata dal gestore della rete del Paese ove è ubicato l'impianto di produzione, che attesti la provenienza da fonte rinnovabile dell'energia elettrica prodotta e che riporti i dati identificativi degli impianti di produzione. Qualora il gestore estero sia anche proprietario degli impianti di produzione, la dichiarazione deve essere prodotta dall'autorità designata ai sensi dell'art. 20, comma 3, della direttiva 96/92/CE o organismo pubblico equivalente. Per la sola autocertificazione relativa all'anno 2001, sono sufficienti i documenti di cui alla lettera b). 1-ter. Per la sola autocertificazione relativa all'anno 2001, la data entro la quale deve essere prodotta l'autocertificazione medesima è fissata al 31 maggio 2002".

Art. 4. Norme sulla co-combustione

1. Il comma 2 dell'art. 4 del Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 novembre 1999 è sostituito dal seguente: "2. L'energia di cui al comma 1 può essere prodotta anche da impianti termoelettrici entrati in esercizio prima del 1 aprile 1999 che, successivamente a tale data, operino in co-combustione. In tal caso, la produzione di energia elettrica imputabile a fonti rinnovabili ai fini del presente Decreto è pari al 50% della differenza ottenuta applicando le modalità calcolo di cui al comma 1, lettera

c), al netto della produzione media di elettricità imputabile a fonti rinnovabili nel triennio antecedente il 1 aprile 1999. In caso di impiego di farine animali oggetto di smaltimento ai sensi del De- creto-Legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, nella Legge 9 marzo 2001, n. 49, per il solo anno 2002, la produzione di energia elettrica imputabile a fonte rinnovabile è pari al 100% della differenza ottenuta applicando le modalità di calcolo cui al comma 1, lettera c), con riferimento esclusivo all'energia elettrica imputabile alle farine animali e al netto della produzione media di elettricità imputabile a fonti rinnovabili nel triennio antecedente il 1 aprile 1999".

Art. 5. Disposizioni in merito ai rifacimenti di impianti idroelettrici e geotermoelettrici

1. Nel comma 3, dell'art. 4 del Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 novembre 1999, il periodo da "Qualora" fino a "gas." è sostituito dal seguente: "Qualora, data la particolare onerosità nei casi di rifacimenti di impianti idroelettrici o geotermoelettrici, non sia effettuata la sostituzione o la totale ricostruzione di tutte le principali parti dell'impianto come specificato all'art. 2, comma 1, lettera e), punti 1) e 3), il produttore può presentare domanda di riconoscimento di rifacimento parziale, conformemente a quanto previsto dall'allegato A. Il gestore della rete valuta la domanda secondo i criteri indicati nel medesimo allegato A e, entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, determina la quota di produzione di energia elettrica ammessa al rilascio dei certificati verdi a seguito dell'intervento di rifacimento parziale. Ove l'intervento di rifacimento parziale sia subordinato al rilascio di specifiche autorizzazioni, si applica quanto stabilito all'art. 4, comma 1, lettera d)".

Art. 6. Precisazione in merito ai certificati verdi emessi a proprio favore dal gestore della rete di trasmissione nazionale

1. Nel comma 1, dell'art. 9, dopo le parole "costo medio di acquisto" sono inserite le seguenti: "ai valori di acconto". Il presente Decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 18 marzo 2002 Il Ministro delle attività produttive Marzano Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio Matteoli Allegato A Criteri per il riconoscimento dei rifacimenti parziali degli impianti idroelettrici e geotermoelettrici.

1. Rifacimenti parziali degli impianti idroelettrici.

1.1 Definizioni. Nell'ambito del presente documento valgono le definizioni di seguito riportate.

1.1.1 Impianto idroelettrico. Gli impianti idroelettrici possono essere del tipo ad acqua fluente, a bacino e a serbatoio secondo la terminologia UNIPEDE. L'impianto idroelettrico viene funzionalmente suddiviso in due parti: I. centrale di produzione con uno o più gruppi turbina alternatore e opere elettromeccaniche connesse; II. opere idrauliche. Le principali opere idrauliche degli impianti idroelettrici sono esemplificativamente le seguenti: traverse, dighe, bacini, opere di presa, canali e gallerie di derivazione, vasche di carico, scarichi di superficie e di fondo, pozzi piezometrici, condotte forzate, opere di restituzione, opere di dissipazione; organi di regolazione e manovra, meccanici ed elettromeccanici, delle portate d'acqua fluenti nell'impianto (paratoie fisse e mobili, organi di regolazione e intercettazione varia, griglie. ecc.).

1.1.2 Rifacimento parziale di un impianto idroelettrico. L'intervento su un impianto idroelettrico esistente è definito un rifacimento parziale quando si verificano almeno le seguenti condizioni: A. l'impianto è entrato in esercizio da almeno 30 anni(1); B. si prevede la completa sostituzione con nuovo macchinario dei gruppi turbina-alternatori esistenti; Per quanto riguarda il punto B si precisa che le parti murate (inghisate) delle turbine nelle strutture civili della centrale, come ad esempio spirali e diffusori delle turbine Francis, potranno essere lasciate in opera e riutilizzate nella prevista sostituzione delle stesse. Il rifacimento parziale dell'impianto può inoltre comprendere interventi di varia natura, di diversa entità e complessità sulle opere idrauliche dello stesso, quali: la costruzione ex novo di parti delle opere idrauliche, la sostituzione delle condotte forzate, il rifacimento dei rivestimenti di canali e gallerie, il rifacimento dei paramenti degli sbarramenti, la stabilizzazione delle fondazioni delle opere idrauliche, la stabilizzazione di versanti dei bacini, il risanamento strutturale delle murature delle opere idrauliche, la realizzazione di opere di miglioramento dell'inserimento ambientale dell'impianto, la sostituzione degli organi elettromeccanici di regolazione e manovra, ecc. Si precisa che nel caso di impianti gravemente danneggiati o distrutti da eventi alluvionali di eccezionale gravità, riconosciuti dalle competenti autorità, la condizione di cui al punto "A" sugli anni funzionamento dell'impianto non viene considerata.

1.1.3 Potenza nominale dell'impianto. La potenza nominale dell'impianto è la somma aritmetica delle potenze nominali di targa delle turbine idrauliche utilizzate nello stesso espressa in MW.

1.1.4 Produzione storica dell'impianto prima del rifacimento parziale. La produzione storica di riferimento dell'impianto è la media aritmetica della produzione netta effettivamente realizzata annualmente negli ultimi 10 anni espressa in GWh. La media deve essere computata sul decennio precedente l'inizio dei lavori di rifacimento. Potranno essere esclusi, qualora opportunamente documentati, gli anni con fermate eccedenti le normali esigenze manutentive dell'impianto, anche a causa di eventi alluvionali estremi. In tal caso verranno considerati in sostituzione gli anni precedenti.

1.1.5 Producibilità attesa dopo l'intervento di rifacimento parziale. La producibilità attesa dopo l'intervento di rifacimento parziale è la produzione annua netta ottenibile a seguito dell'intervento di rifacimento parziale espressa in GWh, valutata in base alle caratteristiche del progetto di rifacimento parziale e dei dati storici di produzione.

1.1.6 Costo del rifacimento parziale. Il costo complessivo del rifacimento parziale, espresso in euro, rappresenta la somma di tutte le spese sostenute esclusivamente per la realizzazione delle opere previste nell'intervento di rifacimento parziale dell'impianto idroelettrico, comprese le opere di miglioramento dell'inserimento ambientale dello stesso.

1.1.7 Documentazione specifica da allegare alla domanda di riconoscimento di rifacimento parziale. Il costo complessivo dell'intervento di rifacimento parziale dell'impianto idroelettrico deve essere adeguamente documentato attraverso una apposita relazione tecnicaeconomica, firmata dal progettista delle opere e dal legale rappresentante del produttore che richiede il riconoscimento dell'intervento stesso. L'intervento di rifacimento deve essere completato, o essere stato completato (2), entro tre anni dalla data di inizio lavori. La relazione tecnica economica allegata alla domanda di riconoscimento deve riportare: la descrizione sintetica e l'elenco dei lavori previsti o effettuati, suddiviso per macro- insiemi significativi di opere, riferiti alle parti funzionali I - II ( punto 1.1.1); il computo economico complessivo dei costi effettivamente sostenuti o preventivati (3), connessi alla realizzazione dei macro insiemi di opere suddetti (i costi esposti, qualora richiesto dal GRTN, dovranno risultare da idonea documentazione contabile dei lavori effettuati); il programma temporale schematico, corrispondente alle macro-attività lavorative, previsto o effettivamente realizzato, che riporti esplicitamente la data di inizio lavori e la data di fine lavori di rifacimento corrispondente con la data di entrata in esercizio dell'impianto a seguito del rifacimento (4); una corografia generale e un profilo funzionale idraulico dell'impianto che illustrino schematicamente l'intervento di rifacimento proposto. Si precisa che la documentazione per il riscontro del costo complessivo è richiesta solo quando il proponente richieda il riconoscimento della parte graduale dell'intervento di rifacimento parziale proposto secondo quanto indicato al successivo punto 1.2. Nel caso di impianti gravemente danneggiati o distrutti da eventi alluvionali di eccezionale gravità, riconosciuti dalle competenti autorità, qualora siano previsti contributi monetari come indennizzo di natura pubblica dei danni subiti per la ricostruzione dell'impianto, tali contributi dovranno essere detratti dal costo dichiarato del rifacimento parziale, utilizzabile per valutare l'entità dell'energia qualificata definita come specificato al successivo punto 1.2.

 

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